Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni(1).
Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo(2)(3).
Note
(1)
La condotta consiste alternativamente nel tenere intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro quello italiano, oppure nel commettere altri fatti diretti allo stesso scopo. L'aspetto più significativo riguarda la prima condotta, rispetto alla quale la dottrina prevalente ha concordato nel ritenere le intelligenze come accordi per lo più segreti volti al conseguimento di uno scopo comune e in cui è insita un'attività cospirativa a danno dello Stato italiano. Di conseguenza, il tenere intelligenze con lo straniero dà vita ad un reato plurisoggettivo o a concorso necessario (c.d. reato-accordo), a differenza della seconda condotta che invece configura un'ipotesi di reato monosoggettivo,dal momento che non richiede un accordo, ma il compimento di atti finalizzati a persuadere lo Stato straniero ad intraprendere ostilità ed azioni di guerra contro lo Stato Italiano.
(2)
Tale aggravamento di pena è considerato un aggravante speciale ad effetto speciale.
(3)
Per espressa previsione legislativa, è possibile che si realizzi un concorso di reati tra quello in esame e quelli di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) e di banda armata (art. 306 c.p.), ma non con quello di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).