Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni(1).
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308].
Note
(1)
Il delitto in esame costituisce una deroga al principio stabilito dall'art. 115, secondo cui il mero accordo a commettere un reato non costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente. Si tratta dunque di un'eccezione alla non punibilità degli atti preparatori, in quanto eleva a reato un comportamento che incarna una forma evanescente di pericolo per le istituzioni. Si ricordi però che il presente reato si differenzia dalla cospirazione mediante associazione (305) perché è caratterizzato dal mero accordo, e non dalla presenza permanente di un organizzazione associativa.