(massima n. 1)
La misura di sicurezza applicata con sentenza dal tribunale per i minorenni cui il G.i.p. abbia trasmesso gli atti ai sensi dell'art. 37, comma terzo, D.P.R. n. 448 del 1988, non č definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile. (Fattispecie di misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario da ritenersi provvisoria stante la pendenza dei termini per la presentazione dell'appello avverso la sentenza di condanna).