(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza personale nei confronti dell'imputato ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice resta, comunque, libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolositā del "collaboratore", purché fondati su specifiche e significative emergenze. (Fattispecie in cui č stata ritenuta adeguata la motivazione della pericolositā sociale in ragione della gravitā del reato di omicidio commesso e delle relazioni criminali dell'imputato nell'ambito di una struttura associativa mafiosa.)