(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 115-bis c.p.p., teso a rafforzare la presunzione di innocenza in favore dell'indagato e dell'imputato, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p., comma 1, sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133 c.p., comma 2, n. 2), afferendo i medesimi, indipendentemente dall'essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato.