La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore(1), non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
Note
(1)
Si ricordi che l'art. 121 del c.p. prevede che il giudice per le indagini preliminari possa nominare un curatore speciale, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta e il minore non sia rappresentato o sussista un conflitto di interessi del rappresentante, con la facoltà di esercitare il diritto di querela in luogo del soggetto sottoposto alla curatela speciale.