Nel diritto penale italiano si definiscono delitti i reati pił gravi, punibili con l'ergastolo, la reclusione o la multa; le contravvenzioni sono, invece, i reati pił lievi, punibili con l'arresto o l'ammenda. Nel diritto romano repubblicano, con il termine delicta si intendevano i reati commessi ai danni di privati, in particolare il furtum e la rapina, l'iniuria e il damnum iniuria datum. Questi reati erano perseguiti mediante processi privati, e puniti in modo da dare soddisfazione alla parte lesa (in origine, con l'applicazione della legge del taglione; dal V secolo a.C. in poi, con una sanzione pecuniaria). Nel diritto romano imperiale, molte fattispecie di illeciti privati vennero classificate come illeciti pubblici, c.d. crimina, e punite con maggiore severitą.