(massima n. 1)
In tema di pene accessorie, qualora sia applicata dal giudice di merito erroneamente la sanzione disciplinare dell'interdizione dalla professione prevista dall'art. 8 della legge n. 175 del 1992 (che attribuisce espressamente agli ordini e collegi professionali sanitari la facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni) in luogo della pena accessoria prevista dall'art. 30 c.p., ben può la Corte di cassazione provvedere a rilevare d'ufficio l'erronea applicazione dell'art. 8 suddetto, trattandosi di errore non determinante annullamento e rettificabile ai sensi dell'art. 619 c.p.p.