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Articolo 726 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notifica diretta all'interessato

Dispositivo dell'art. 726 bis Codice di procedura penale

(1)1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158(2).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 11, della l. 5 ottobre 2001, n. 367.
(2) Si tratta di un procedimento semplificato, che esclude la garanzia giurisdizionale ovvero sottrae la richiesta di rogatoria alla necessità dell'exequatur di competenza della corte d'appello. Al Procuratore spetta comunque un vaglio di natura formale dei presupposti essenziali e specificatamente in merito alla provenienza della richiesta e della competenza territoriale.

Ratio Legis

Tale forma di rogatoria non richiede alcuna procedura di deliberazione e controllo in ragione della sua natura prettamente esecutiva e fronte della mancanza di effetti sulla libertà del soggetto destinatario.

Spiegazione dell'art. 726 bis Codice di procedura penale

Mentre l'articolo precedente si occupa della citazione dei testimoni in un procedimento penale estero, richiesta dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, la norma in commento riguarda la citazione dell'imputato detenuto, dell'imputato libero e dell'imputato in servizio militare.

Orbene, qualora le convenzioni o gli accordi internazionali tra Stati consentano la notificazione diretta a mezzo posta, ma questa modalità non viene utilizzata, la richiesta di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio italiano è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui essa va eseguita, il quale provvede ai sensi degli articoli 156, 157 e 158, ovvero tramite le disposizioni che regolano, appunto, la notificazione all'imputato detenuto, libero o in servizio militare.

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