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Articolo 158 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Prima notificazione all'imputato in servizio militare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 158 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

[1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.]

Ratio Legis

Il legislatore ha ritenuto in tale sede di costruire la disciplina delle notificazioni all'imputato sulla base del relativo status personale, così da garantire il pieno rispetto del diritto di difesa.

Spiegazione dell'art. 158 Codice di procedura penale

Per quanto riguarda le notificazioni nei confronti dell'imputato che si trovi in servizio militare attivo, la norma in commento prevede che essa sia eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna a mani proprie.

Nel caso in cui la consegna a mani proprie non risulti possibile, l'atto è validamente notificato presso l'ufficio del comandante, il quale è tenuto ad informare immediatamente l'interessato. Il comandante militare che ha provveduto all'informazione è chiamato ad annotare data, ora e modalità in apposito registro, ex art. 60 delle disp. att. del presente codice.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Come intervento conseguenziale alla riscrittura imposta dalla delega, si è ritenuto di escludere una disciplina specifica per le notificazioni all’imputato in servizio militare, ritenendosi sufficienti, in materia, le esaustive disposizioni dettate dall’articolo 157 con riguardo alle notifiche presso il luogo di lavoro.

Massime relative all'art. 158 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 35777/2001

Qualora la notifica di un atto ad imputato in servizio militare venga effettuata, ai sensi dell'art. 158, comma 1, II parte, c.p.p., mediante consegna all'ufficio del comandante dal quale il militare dipende, è essenziale che di ciò sia data, a cura di detto ufficio, come previsto dalla stessa norma, immediata notizia all'interessato. Ne consegue che, in mancanza di prova di tale adempimento, la notifica deve ritenersi affetta da nullità.

Cass. pen. n. 9897/1994

Il complesso procedimento previsto dall'art. 158 c.p.p. per la prima notificazione all'imputato in servizio militare, realizza un contemperamento di interessi che richiede la collaborazione alla notifica dell'autorità militare, e rende sufficiente la mera informazione sull'atto notificato, in luogo della consegna. Ciò trova la sua spiegazione nella finalità della norma, che è quella di comporre le esigenze di conoscenza del destinatario della notifica con quelle del servizio militare, che può comportare frequenti ed improvvisi spostamenti del personale, anche in condizioni di segretezza. In tali casi solo la contestazione della effettiva «informazione» può consentire al destinatario di eccepire l'eventuale invalidità della notifica, ed in tali sensi la condizione di militare in licenza, non eliminando lo status personale, rileva solo in quanto sia divenuta in concreto ostativa alla reale conoscenza dell'atto.

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