Le rogatorie, costituenti in generale l'assistenza giudiziaria internazionale, rappresentano una
modalità di acquisizione probatoria nel
territorio straniero. Non bisogna pensare solamente all'acquisizione di documenti, posto che le rogatorie possono riguardare anche il compimento di attività richieste dallo Stato ad un altro.
Le richieste di assistenza giudiziaria possono anche non provenire da un'
autorità giudiziaria, bensì anche da una
autorità amministrativa di altro Stato. Difatti, a seconda dell'
ordinamento giuridico estero, è assolutamente possibile che di determinate attività (sempre comunque inerenti la commissione di un reato) si occupi anche l'apparato amministrativo. Esemplificando, al fine adottare provvedimenti amministrativi che tengano in considerazione l'incapacità del soggetto, è ben possibile che venga richiesta assistenza giudiziaria allo Stato italiano per la redazione di una perizia in merito.
In questo ed in altri casi, la richiesta è trasmessa, come di consueto, al
procuratore della Repubblica del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richiesti. Ad ogni modo, con una norma di chiusura, si prevede l'applicazione delle disposizioni del presente capo.