Cass. pen. n. 43506/2009
In tema di estradizione per l'estero, la disciplina relativa all'estensione dell'estradizione di cui all'art. 710 cod. proc. pen. è applicabile non solo nell'ipotesi in cui la nuova domanda pervenga dopo la consegna dell'estradando, ma anche quando quest'ultima sia stata già disposta e eseguita al momento della decisione sulla seconda domanda. (Fattispecie relativa all'estensione di un'estradizione verso la Repubblica di Romania). (Rigetta, App. Messina, 26 novembre 2007).
Cass. pen. n. 24066/2009
La concessione dell'estradizione, sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, per reati astrattamente punibili con l'ergastolo da uno Stato (nella specie: la Spagna) che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione. (Fattispecie nella quale il Ministero della Giustizia aveva trasmesso alle autorità spagnole una richiesta di estradizione che indicava, come pena massima irrogabile per due delitti di omicidio, anni 21 di reclusione, e successivamente l'estradato era stato condannato all'ergastolo; la Corte ha precisato che, pur se l'effettiva carcerazione non poteva superare gli anni 21, nondimeno la pena inflitta andava considerata ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice conseguenza dell'inapplicabilità dell'indulto, e della concedibilità dei benefici premiali tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell'ergastolo).
Cass. pen. n. 7298/2002
In tema di estensione dell'estradizione per l'estero con riguardo a fatto anteriore rispetto alla consegna dell'estradato già intervenuta per altri reati, la mancata allegazione alla relativa domanda del verbale delle dichiarazioni in ordine alla richiesta di estensione rese dall'interessato al giudice dello Stato richiedente, di cui all'ultima parte del comma 1 dell'art. 710 c.p.p., se implica la necessità del giudizio avanti alla Corte d'appello (esclusa invece, per il disposto del comma 3 della norma citata, quando l'estradato abbia reso dichiarazione di consenso alla estensione), non comporta tuttavia, non essendo pertinente ad una forma di intervento dell'estradato nel relativo procedimento secondo la previsione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., la nullità del procedimento stesso o del provvedimento che lo conclude.
Cass. pen. n. 928/1997
Nel procedimento di estradizione suppletiva, non costituisce presupposto per la concessione dell'estradizione l'attualità della detenzione estera dell'estradando per il titolo per il quale l'estradizione è stata già concessa. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estensione della estradizione, rivolta al Governo italiano dalla Repubblica di Germania nei confronti di un cittadino tedesco, ritenendo erroneamente ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che era cessata la detenzione in Germania dell'estradando con riferimento al titolo per il quale il medesimo era stato originariamente estradato)