(massima n. 1)
Nel procedimento di estradizione suppletiva, non costituisce presupposto per la concessione dell'estradizione l'attualitā della detenzione estera dell'estradando per il titolo per il quale l'estradizione č stata giā concessa. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estensione della estradizione, rivolta al Governo italiano dalla Repubblica di Germania nei confronti di un cittadino tedesco, ritenendo erroneamente ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che era cessata la detenzione in Germania dell'estradando con riferimento al titolo per il quale il medesimo era stato originariamente estradato)