(massima n. 1)
La concessione dell'estradizione, sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, per reati astrattamente punibili con l'ergastolo da uno Stato (nella specie: la Spagna) che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione. (Fattispecie nella quale il Ministero della Giustizia aveva trasmesso alle autorità spagnole una richiesta di estradizione che indicava, come pena massima irrogabile per due delitti di omicidio, anni 21 di reclusione, e successivamente l'estradato era stato condannato all'ergastolo; la Corte ha precisato che, pur se l'effettiva carcerazione non poteva superare gli anni 21, nondimeno la pena inflitta andava considerata ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice conseguenza dell'inapplicabilità dell'indulto, e della concedibilità dei benefici premiali tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell'ergastolo).