(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, la disciplina relativa all'estensione dell'estradizione di cui all'art. 710 cod. proc. pen. č applicabile non solo nell'ipotesi in cui la nuova domanda pervenga dopo la consegna dell'estradando, ma anche quando quest'ultima sia stata giā disposta e eseguita al momento della decisione sulla seconda domanda. (Fattispecie relativa all'estensione di un'estradizione verso la Repubblica di Romania). (Rigetta, App. Messina, 26 novembre 2007).