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Articolo 14 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

Dispositivo dell'art. 14 Codice di procedura penale

1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati [60-61 c.p.p.] che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

Spiegazione dell'art. 14 Codice di procedura penale

I tre criteri su cui si fonda la competenza sono tre (competenza per materia, per territorio e per connessione).

Tale ultimo criterio di ripartizione della competenza, la cui ideazione venne ispirata dall'esigenza di offrire un'ulteriore presupposto per la riunione dei procedimenti ex art. 17 e quindi concentrare diversi procedimenti, non trova applicazione nell'ipotesi di cui al presente articolo. Quando si tratta di reati compiuti da minorenni, i relativi processi sono affidati alla competenza esclusiva del Tribunale per i minori: il legislatore ha effettuato tale scelta per consentire un miglior recupero del minore ed un efficiente reinserimento dello stesso nella società (a tal proposito si veda il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e norme collegate, relativo processo penale minorile).

Difatti, la connessione non opera tra procedimenti in cui sono imputati soggetti che al momento del fatto erano minorenni e soggetti maggiorenni, e questo per via delle differenti regole che regolano il procedimento, nonché la pubblicità del medesimo.

Per gli stessi motivi, la connessione non opera nemmeno tra procedimenti riguardanti lo stesso soggetto, ma per reati alcuni commessi da minorenne ed altri da maggiorenne.

Massime relative all'art. 14 Codice di procedura penale

Cass. civ. n. 21627/2010

È legittima l'acquisizione, nel processo minorile, dei verbali di prove di altro procedimento penale, assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento cui abbia partecipato il difensore, svoltosi a carico dell'imputato medesimo per fatti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età. (In motivazione la Corte ha precisato che non è ostativo all'acquisizione il cosiddetto divieto di connessione di cui all'art. 14, cod. proc. pen.). (Rigetta, App. Napoli, 02 Luglio 2009).

Cass. civ. n. 37982/2004

In tema di reato permanente, qualora la condotta dell'imputato sia iniziata quando era minorenne e si sia protratta dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza per materia si radica davanti al giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie unica non suscettibile di frazionamenti.

Cass. pen. n. 48516/2003

È competente il tribunale ordinario a conoscere del delitto di associazione per delinquere, di cui debba rispondere, tra gli altri, anche un associato che era minorenne all'epoca in cui il sodalizio criminoso iniziava ad operare, in quanto la natura permanente del reato, inteso come fatto giuridicamente unitario e inscindibile, non consente una scomposizione della competenza tra giudice ordinario e giudice minorile.

Cass. pen. n. 3277/1997

In tema di competenza, il divieto di operatività della connessione, quale criterio per la determinazione della competenza, tra procedimenti relativi a reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne - divieto posto dall'art. 14 c.p.p. - non opera per il reato permanente che è un unicum, non suscettibile di frazionamenti irrazionali, in quanto caratterizzato dall'unicità della lesione giuridica, da una iniziale ed istantanea condotta commissiva e da una successiva condotta omissiva, che determina la reiterazione dei momenti consumativi, per libera scelta del soggetto agente che non rimuove la situazione antigiuridica a lui imputabile. Ne consegue che, se la permanenza del reato, iniziata quando il soggetto era minorenne, si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età, si radica per l'intera azione delittuosa la competenza del giudice ordinario.

Cass. pen. n. 11118/1992

Per effetto del dettato dell'art. 14, secondo comma, del nuovo c.p.p., la connessione non opera quale criterio per la determinazione della competenza, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne, se iniziati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice.

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