(massima n. 2)
È illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che disponga l'ispezione e la perquisizione personale del detenuto mediante denudamento totale, allorché non sia motivatamente sorretto da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento alla peculiare situazione di fatto che non consenta l'accertamento con strumenti di controllo alternativi o alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto che rendano la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'ordinaria perquisizione personale del detenuto, in regime di sorveglianza speciale "ex" art. 41-bis ord. pen. (L. 26 luglio 1975 n. 354) e quindi già sottoposto a particolari limitazioni e a permanenti forme di controllo, fosse congrua alle finalità di sicurezza richieste in occasione del suo accesso alla sala per le videoconferenze e che, per contro, fossero gravose e vessatorie le modalità di esecuzione con denudamento senza flessioni, peraltro ripetuto più volte nel corso della stessa giornata).