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Articolo 520 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Nuove contestazioni all'imputato non presente

Dispositivo dell'art. 520 Codice di procedura penale

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove(1)(2).

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Nuove contestazioni all’imputato non presente)
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.
[omissis]

__________________

(1) La rubrica è stato modificata dall'art. 30, co. 1, lett. m), n. 1 del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 30, co. 1, lett. m), n. 2 del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").

Ratio Legis

Tale norma trova la propria ratio nell'esigenza di garantire anche la possibilità di procedere a nuove contestazioni all'imputato non presente.

Spiegazione dell'art. 520 Codice di procedura penale

L’art. 520 c.p.p. detta una disciplina particolare per i casi di nuove contestazioni nei confronti dell’imputato non presente. Infatti, nel corso del dibattimento, il pubblico ministero può modificare e integrare l’imputazione. Anzi, la modifica dell’imputazione rappresenta un potere esclusivo del pubblico ministero, da effettuarsi personalmente all’imputato presente. Però, se l’imputato non è presente, si provvede a norma dell’art. 520 c.p.p. (ossia, mediante la notifica per estratto del verbale dibattimentale).

Il comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che, nel caso di modifica dell’imputazione per fatto diverso (art. 516 del c.p.p.) o per reato concorrente o circostanza aggravante (art. 517 del c.p.p.) e l’imputato non è presente in aula nemmeno mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento.
Il pubblico ministero chiede al presidente che questo verbale sia notificato per estratto all’imputato con l’avvertimento che, entro l’udienza successiva, può richiedere giudizio abbreviato, patteggiamento o sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché l’ammissione di nuove prove.

In tal caso, il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nel comma 2 dell’art. 519 del c.p.p. (per l’imputato, il termine non inferiore a venti giorni ex art. 429 del c.p.p. e non superiore a quaranta giorni) e nel comma 3 dello stesso art. 519 del c.p.p. (cinque giorni per la persona offesa).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La modifica all’art. 520, comma 2, per il caso di nuove contestazioni all’imputato non presente, è conseguente alla modifica all’art. 519.


Attesa la necessità di coordinare l’intervento con la nuova disciplina del processo in assenza e di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sull’ambito applicativo della disciplina delle nuove contestazioni, si chiarisce che la disposizione di garanzia si riferisce a tutte le situazioni in cui l'imputato non sia presente in udienza fisicamente o mediante collegamento a distanza, compresi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, l'imputato debba considerarsi presente, nonché i casi in cui quest'ultimo sia evaso durante il dibattimento o sia comparso ad una precedente udienza dibattimentale (si rinvia, sul punto, alle modifiche apportate all’art. 420 c.p.p.).

Massime relative all'art. 520 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25728/2011

La notifica all'imputato contumace o assente del verbale d'udienza contenente le nuove contestazioni è necessaria, a pena di nullità, pur quando oggetto di contestazione sia la recidiva. (Annulla con rinvio, App. Salerno 14/06/2010).

Cass. pen. n. 5576/2011

In tema di reato permanente, quando l'imputazione sia stata formulata a "contestazione chiusa" (ossia, con l'indicazione della data iniziale e finale dell'attività delittuosa), costituisce nuova contestazione, a norma dell'art. 520 cod. proc. pen., la modifica del capo di imputazione attraverso il riferimento all'ulteriore durata della permanenza del delitto contestato, con la conseguenza che, nell'ipotesi di imputato contumace o assente, è necessario provvedere alla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale contenente la nuova contestazione. (Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare). (Annulla con rinvio, App. Genova, 24 febbraio 2010).

Cass. pen. n. 13260/1999

L'ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.

Cass. pen. n. 3585/1996

La cosiddetta contestazione suppletiva è una facoltà e non un obbligo del P.M., giacché egli può agire in separata sede, e gli artt. 516 e 517 c.p.p. non la impongono necessariamente, secondo quanto rende palese l'inciso «qualora intende contestare» previsto dall'art. 520 c.p.p. con riferimento a nuove contestazioni all'imputato contumace o assente.

Cass. pen. n. 3325/1996

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento costituisce nuova contestazione ai sensi dell'art. 520 c.p.p. e non correzione dell'imputazione l'integrazione del capo di imputazione con il riferimento al superamento dei parametri fissati dalla tabella c) allegata alla legge quando l'originaria contestazione faceva riferimento solo al superamento dei parametri di cui alla tabella a). In caso di imputato contumace o assente è perciò necessario procedere a notifica dell'estratto del verbale di dibattimento contenente la nuova contestazione.

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