(massima n. 1)
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento costituisce nuova contestazione ai sensi dell'art. 520 c.p.p. e non correzione dell'imputazione l'integrazione del capo di imputazione con il riferimento al superamento dei parametri fissati dalla tabella c) allegata alla legge quando l'originaria contestazione faceva riferimento solo al superamento dei parametri di cui alla tabella a). In caso di imputato contumace o assente è perciò necessario procedere a notifica dell'estratto del verbale di dibattimento contenente la nuova contestazione.