Per esigenze legate sia alla necessitò di svolgere approfondimenti istruttori sia all'esigenza di assicurare la speditezza e la concentrazione della fase dibattimentale, la norma in esame prevede che il giudice possa
sospendere il dibattimento per il tempo strettamente necessario a compiere le attività previste dagli articoli citati nella disposizione stessa.
Si tratta delle ipotesi di c.d. nuove determinazioni circa le prove (art.
495 4), indicazione alle parti di nuovi temi di prova (art.
506) e disposizione di nuove acquisizioni probatorie (art.
507), cui si deve aggiungere l'applicazione specifica già vista nell'art.
508 in materia di provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento.