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Articolo 509 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

Dispositivo dell'art. 509 Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento [477 2, 304 1 lett. a] per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

Ratio Legis

Tale disposizione svolge la funzione di bilanciare due interessi: da una parte a necessità di svolgere ulteriori accertamenti e dall'altra l'esigenza di assicurare la concentrazione del dibattimento.

Spiegazione dell'art. 509 Codice di procedura penale

Per esigenze legate sia alla necessitò di svolgere approfondimenti istruttori sia all'esigenza di assicurare la speditezza e la concentrazione della fase dibattimentale, la norma in esame prevede che il giudice possa sospendere il dibattimento per il tempo strettamente necessario a compiere le attività previste dagli articoli citati nella disposizione stessa.

Si tratta delle ipotesi di c.d. nuove determinazioni circa le prove (art. 495 4), indicazione alle parti di nuovi temi di prova (art. 506) e disposizione di nuove acquisizioni probatorie (art. 507), cui si deve aggiungere l'applicazione specifica già vista nell'art. 508 in materia di provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento.

Massime relative all'art. 509 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 40309/2007

La sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale ed è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione. (Dichiara inammissibile, Trib.Benevento s.d. Guardia S.,15 Marzo 2004).

Cass. pen. n. 2233/1997

I termini stabiliti nell'art. 477 c.p.p. hanno carattere meramente ordinatorio, onde la loro inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, né spiega influenza sulla sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 stesso codice. E invero, se è indubbio che il giudice è tenuto ad osservare detti termini e che tale dovere assume carattere più marcati quando la durata del processo si riflette su quella di misure cautelari restrittive della libertà personale, non è meno certo che il rispetto dei termini in esame non può essere disgiunto dalla valutazione dell'attività che globalmente grava sull'ufficio giudiziario, la cui entità non sempre consente lo svolgimento del processo con le cadenze temporali prefigurate dall'art. 477 citato.

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