Cass. pen. n. 27068/2008
In tema di esame del testimone, l'eventuale intervento del giudice prima della conclusione dell'esame e del controesame ad opera delle parti non configura un'ipotesi di inutilizzabilità della testimonianza, verificandosi questa solo laddove la prova venga assunta in presenza di un divieto e non anche quando la stessa, pur consentita, sia effettuata in violazione delle regole previste per l'assunzione. (Rigetta, App. Firenze, 14 maggio 2007).
Cass. pen. n. 4721/2007
In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive riguarda l'esame condotto dalla parte che ha un interesse comune al testimone e non invece il controesame o l'esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante. (Rigetta, App. Milano, 29 maggio 2006).
Cass. pen. n. 15631/2004
In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di integrare, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova presuppone, secondo il disposto dell'art. 507 cod. proc. pen., che "terminata l'acquisizione delle prove" emerga l'assoluta necessità di assumere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova. Ne consegue che, ricollegandosi l'iniziativa di integrazione probatoria del giudice alla sussistenza di un "principio" di supporto probatorio suscettibile dell'intervento integrativo, è esclusa dall'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen. l'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte.
Cass. pen. n. 909/2000
La generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato utile in sede di impugnazione; prescindendo dalla considerazione che la violazione dell'art. 506 c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità da alcuna norma, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione o mancata decisione sull'incidente, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione.
Cass. pen. n. 9714/1996
La «ricitazione» di ufficio, da parte del giudice di testi già escussi non è un provvedimento abnorme né dà luogo a nullità. Invero come il giudice, terminata l'acquisizione delle prove, può disporre nuovi mezzi, a maggior ragione può escutere nuovamente le persone già sentite; né tale escussione viola il diritto di difesa, rimanendo solo il diritto delle parti di concludere l'esame; d'altro canto la stessa non determina di per sè violazione dell'art. 149 disp. att. che presuppone invece inosservanza delle cautele in esso descritte.
Cass. pen. n. 3125/1994
Il «diritto delle parti di concludere l'esame», espressamente fatto salvo dall'art. 506, secondo comma, c.p.p., per il caso in cui il presidente, avvalendosi dei poteri a lui conferiti, abbia ritenuto di rivolgere domande a testimoni, spetta a tutte le parti, e non solo a quella che aveva chiesto l'assunzione dei detti testimoni.