(massima n. 1)
La sospensione del corso della prescrizione č normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale ed č produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione. (Dichiara inammissibile, Trib.Benevento s.d. Guardia S.,15 Marzo 2004).