Cass. pen. n. 2649/1998
In tema di contumacia dell'imputato, alla omissione formale di revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia (che viene meno allorché l'imputato compaia nelle udienze successive prima della decisione), non conseguono effetti giuridici, tra cui quello di determinare l'obbligo della notifica della sentenza per estratto.
Cass. pen. n. 4096/1998
In materia di assenza dell'imputato non può trarsi dalla mera inerzia dell'imputato, più o meno prolungata, (qualora il difensore nei preliminari del dibattimento abbia dato comunicazione dello stato di detenzione per altro titolo dell'imputato medesimo) l'implicita volontà di quest'ultimo di consentire la celebrazione del dibattimento in sua assenza.
Cass. pen. n. 1324/1998
L'omissione della formale dichiarazione di contumacia non integra, di per sé sola, alcuna nullità della sentenza poiché una simile sanzione non è prevista dall'ordinamento processuale. Il sistema delle garanzie delineato dal codice di rito non si conforma infatti a criteri di mera formalità espressiva ma a quelli del rispetto delle forme funzionali alla tutela delle varie espressioni del diritto di difesa. Ciò che conta è che il giudice abbia concretamente valutato, offrendone adeguata motivazione, l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato e che abbia manifestato la decisione di procedere oltre nel dibattimento. (Nella specie, il giudice del dibattimento, rilevato che non era configurabile, sulla base della documentazione medica prodotta, l'assoluta impossibilità a comparire dell'imputato, aveva disposto “procedersi oltre nel dibattimento”, senza formale dichiarazione della contumacia).
Cass. pen. n. 4226/1998
In tema di ricusazione, qualora la causa idonea a giustificare la dichiarazione di ricusazione divenga nota durante la udienza dibattimentale, la eventuale contumacia dell'imputato non rileva ai fini di impedire la decadenza dalla facoltà di proporre la dichiarazione di ricusazione, poiché la dichiarazione di contumacia comporta la impossibilità di eccepire la ignoranza dello svolgimento del processo e dei relativi atti e provvedimenti, tanto che l'art. 487 c.p.p. stabilisce che l'imputato è rappresentato nel dibattimento dal difensore.
Cass. pen. n. 8915/1997
Nel caso in cui il dibattimento sia rinviato a causa dell'adesione del difensore d'ufficio dell'imputato allo sciopero della categoria, tale attività di rinvio del dibattimento de plano deve assolutamente precedere la dichiarazione di contumacia dell'imputato, sulla quale il difensore deve poter interloquire, perché il contraddittorio sulla sussistenza dei relativi presupposti deve risultare integro a causa delle conseguenze processuali, negative per l'imputato, che la dichiarazione stessa può comportare. Pertanto l'illegittima dichiarazione di contumacia dell'imputato in assenza del difensore è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. con la conseguente nullità di tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo e, in primo luogo, l'ordinanza che dispone il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, senza contestualmente disporre che l'ordinanza medesima sia notificata all'imputato non comparso, nonché gli atti successivi e la sentenza.
Cass. pen. n. 9721/1992
L'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al dibattimento. Ne consegue che nel caso in cui l'imputato abbia notiziato prima dell'udienza il giudice del suo stato di detenzione dichiarando di voler presenziare all'udienza stessa, questi ne deve disporre la traduzione per l'udienza o, in mancanza, rinviare il dibattimento ad altra data per legittimo impedimento dell'imputato, di tal che il provvedimento con il quale egli, invece, rigetti la richiesta e disponga procedersi in assenza dell'imputato, si pone al di fuori degli schemi processuali, determinandosi la nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. in quanto si impedisce l'esercizio del diritto dell'imputato di essere presente al dibattimento e di svolgervi le proprie difese (diritto garantito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali); nullità che investe anche gli atti successivi, ivi compresa la sentenza. (Fattispecie in cui la dichiarazione dell'imputato era pervenuta al giudice il giorno stesso dell'udienza, ma prima della sua celebrazione).