(massima n. 1)
In materia di assenza dell'imputato non può trarsi dalla mera inerzia dell'imputato, più o meno prolungata, (qualora il difensore nei preliminari del dibattimento abbia dato comunicazione dello stato di detenzione per altro titolo dell'imputato medesimo) l'implicita volontà di quest'ultimo di consentire la celebrazione del dibattimento in sua assenza.