(massima n. 1)
L'omissione della formale dichiarazione di contumacia non integra, di per sé sola, alcuna nullità della sentenza poiché una simile sanzione non è prevista dall'ordinamento processuale. Il sistema delle garanzie delineato dal codice di rito non si conforma infatti a criteri di mera formalità espressiva ma a quelli del rispetto delle forme funzionali alla tutela delle varie espressioni del diritto di difesa. Ciò che conta è che il giudice abbia concretamente valutato, offrendone adeguata motivazione, l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato e che abbia manifestato la decisione di procedere oltre nel dibattimento. (Nella specie, il giudice del dibattimento, rilevato che non era configurabile, sulla base della documentazione medica prodotta, l'assoluta impossibilità a comparire dell'imputato, aveva disposto “procedersi oltre nel dibattimento”, senza formale dichiarazione della contumacia).