(massima n. 1)
In tema di ricusazione, qualora la causa idonea a giustificare la dichiarazione di ricusazione divenga nota durante la udienza dibattimentale, la eventuale contumacia dell'imputato non rileva ai fini di impedire la decadenza dalla facoltą di proporre la dichiarazione di ricusazione, poiché la dichiarazione di contumacia comporta la impossibilitą di eccepire la ignoranza dello svolgimento del processo e dei relativi atti e provvedimenti, tanto che l'art. 487 c.p.p. stabilisce che l'imputato č rappresentato nel dibattimento dal difensore.