(massima n. 1)
L'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al dibattimento. Ne consegue che nel caso in cui l'imputato abbia notiziato prima dell'udienza il giudice del suo stato di detenzione dichiarando di voler presenziare all'udienza stessa, questi ne deve disporre la traduzione per l'udienza o, in mancanza, rinviare il dibattimento ad altra data per legittimo impedimento dell'imputato, di tal che il provvedimento con il quale egli, invece, rigetti la richiesta e disponga procedersi in assenza dell'imputato, si pone al di fuori degli schemi processuali, determinandosi la nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. in quanto si impedisce l'esercizio del diritto dell'imputato di essere presente al dibattimento e di svolgervi le proprie difese (diritto garantito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali); nullità che investe anche gli atti successivi, ivi compresa la sentenza. (Fattispecie in cui la dichiarazione dell'imputato era pervenuta al giudice il giorno stesso dell'udienza, ma prima della sua celebrazione).