(massima n. 1)
Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto abnorme, ma non inesistente giuridicamente, l'ordinanza del giudice monocratico che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità del capo di imputazione relativo al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, formulato con mero richiamo alle fatture allegate al processo verbale di constatazione, e pertanto il ricorso per cassazione da parte del procuratore generale era subordinato al rispetto del termine di impugnazione ordinario).