(massima n. 1)
La nullitā derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltā di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Pertanto, qualora, come nella specie, la convalida del sequestro sia ritualmente notificata all'indagato e al difensore, quest'ultimo deve dedurla entro il termine di cinque giorni - che l'art. 366 c.p.p. gli concede per l'esame degli atti - con relativa memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero, ex art. 367 c.p.p., o al giudice a norma dell'art. 121 c.p.p. Ne deriva che č tardiva l'eccezione proposta in sede di riesame.