(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura coercitiva deve essere esaminata e decisa dal giudice, in composizione monocratica o collegiale, investito della cognizione nel merito del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, č ancora in possesso dei relativi atti. Ed invero, il principio di immutabilitą del giudice, di cui all'art. 525 c.p.p., č riferito solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilitą dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralitą, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove. Pertanto, l'eventuale diversitą di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi dell'ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimitą dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassativitą delle nullitą e la mancanza di una specifica previsione di tale diversitą come causa di nullitą o la sua riconducibilitą ad alcuna delle ipotesi di nullitą di ordine generale previste dall'art. 178, comma primo, lett. a) c.p.p., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacitą del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.