Cass. pen. n. 37342/2024
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio. (Rigetta, Corte Appello Bologna, 28/11/2023)
Cass. pen. n. 50973/2019
In tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l'elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata. (Annulla con rinvio, Giudice di Pace Milano, 12/02/2019)
Cass. pen. n. 3815/2018
Sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.137, comma 2, cod. proc. pen. non prevede l'inefficacia nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale, richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l'indicazione del motivo del rifiuto, né, tanto meno, è configurabile la nullità del verbale, tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale). (Rigetta, Corte Appello Firenze, 22/03/2018)
Cass. pen. n. 2049/2018
In tema di indagini difensive, l'atto redatto dal difensore ex artt. 391-bis e 391-ter cod . proc. pen. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero, potendo, pertanto, essere ritenuto nullo ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen. solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'avvocato o del suo sostituto che lo ha redatto, ma non anche se il dichiarante non lo ha sottoscritto alla fine di ogni foglio, secondo quanto prescrive l'art. 137 cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 10/05/2017)
Cass. pen. n. 40950/2018
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Cass. pen. n. 16144/2017
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Cass. pen. n. 5386/1994
Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell'ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 c.p.p.
Cass. pen. n. 8341/1991
È inammissibile il ricorso col quale si deduca violazione dell'art. 137 nuovo c.p.p. in relazione all'art. 606 stesso codice assumendo che sul verbale di udienza — nella specie redatto nel giudizio direttissimo — figura solo la sottoscrizione in calce di tutti i soggetti indicati e non su «ogni foglio», donde il vizio dell'atto con la conseguente caducazione delle determinazioni ivi contenute per il principio della tassatività delle cause di nullità tra le quali non è prevista l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 c.p.p.
Cass. pen. n. 6535/1991
In tema di formalità del processo verbale, per «firma» deve intendersi anche un segno grafico (iniziali o sigla) che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validità della sottoscrizione del verbale di istruzione sommaria, siglato dal magistrato, se dall'intestazione dell'atto è chiaramente ricavabile l'identificazione del magistrato procedente.