Cass. pen. n. 40950/2018
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Cass. pen. n. 16144/2017
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Cass. pen. n. 5386/1994
Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell'ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 c.p.p.
Cass. pen. n. 8341/1991
È inammissibile il ricorso col quale si deduca violazione dell'art. 137 nuovo c.p.p. in relazione all'art. 606 stesso codice assumendo che sul verbale di udienza — nella specie redatto nel giudizio direttissimo — figura solo la sottoscrizione in calce di tutti i soggetti indicati e non su «ogni foglio», donde il vizio dell'atto con la conseguente caducazione delle determinazioni ivi contenute per il principio della tassatività delle cause di nullità tra le quali non è prevista l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 c.p.p.
Cass. pen. n. 6535/1991
In tema di formalità del processo verbale, per «firma» deve intendersi anche un segno grafico (iniziali o sigla) che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validità della sottoscrizione del verbale di istruzione sommaria, siglato dal magistrato, se dall'intestazione dell'atto è chiaramente ricavabile l'identificazione del magistrato procedente.