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Articolo 137 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Sottoscrizione del verbale

Dispositivo dell'art. 137 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.

Ratio Legis

Il verbale svolge una funzione sia rappresentativa sia conservativa degli atti che si compiono nel procedimento.

Spiegazione dell'art. 137 Codice di procedura penale

Gli articoli 135, 136 e 137, applicabili in generale ai verbali redatti con la stenotipia o altro mezzo meccanico, ne disciplinano rispettivamente la redazione, il contenuto e la sottoscrizione.

Per quanto concerne la sottoscrizione, le formalità di cui al presente articolo prevedono che venga fatta prima lettura del verbale, per poi proseguire con la firma, che va apposta su ogni foglio da parte del pubblico ufficiale redigente, del giudice e delle persone eventualmente intervenute nell'attività documentata. Ciò avviene anche se le operazioni non siano esaurite o siano rinviate ad un altro momento.

Se qualcuno degli intervenuti si rifiuta o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale indicandone i motivi. L'atto rimane dunque pienamente valido, a prescindere dalla mancata collaborazione degli intervenuti.

La regola è semplificata in relazione al verbale del dibattimento (art. 483) e per quello dell'incidente probatorio (art. 401).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Massime relative all'art. 137 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 37342/2024

La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio. (Rigetta, Corte Appello Bologna, 28/11/2023)

Cass. pen. n. 50973/2019

In tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l'elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata. (Annulla con rinvio, Giudice di Pace Milano, 12/02/2019)

Cass. pen. n. 3815/2018

Sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.137, comma 2, cod. proc. pen. non prevede l'inefficacia nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale, richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l'indicazione del motivo del rifiuto, né, tanto meno, è configurabile la nullità del verbale, tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale). (Rigetta, Corte Appello Firenze, 22/03/2018)

Cass. pen. n. 2049/2018

In tema di indagini difensive, l'atto redatto dal difensore ex artt. 391-bis e 391-ter cod . proc. pen. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero, potendo, pertanto, essere ritenuto nullo ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen. solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'avvocato o del suo sostituto che lo ha redatto, ma non anche se il dichiarante non lo ha sottoscritto alla fine di ogni foglio, secondo quanto prescrive l'art. 137 cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 10/05/2017)

Cass. pen. n. 40950/2018

La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.

Cass. pen. n. 16144/2017

La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.

Cass. pen. n. 5386/1994

Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell'ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 c.p.p.

Cass. pen. n. 8341/1991

È inammissibile il ricorso col quale si deduca violazione dell'art. 137 nuovo c.p.p. in relazione all'art. 606 stesso codice assumendo che sul verbale di udienza — nella specie redatto nel giudizio direttissimo — figura solo la sottoscrizione in calce di tutti i soggetti indicati e non su «ogni foglio», donde il vizio dell'atto con la conseguente caducazione delle determinazioni ivi contenute per il principio della tassatività delle cause di nullità tra le quali non è prevista l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 c.p.p.

Cass. pen. n. 6535/1991

In tema di formalità del processo verbale, per «firma» deve intendersi anche un segno grafico (iniziali o sigla) che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validità della sottoscrizione del verbale di istruzione sommaria, siglato dal magistrato, se dall'intestazione dell'atto è chiaramente ricavabile l'identificazione del magistrato procedente.

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