(massima n. 3)
La disposizione di cui all'art. 197, lett. d), c.p.p., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del P.M. nel procedimento, va applicata esclusivamente all'attività svolta dalla P.G. nella relazione degli atti indicati nell'art. 373 di detto codice e non a quella direttamente compiuta nella funzione di polizia giudiziaria. (Nella fattispecie, gli ufficiali e sottofficiali dei carabinieri che avevano deposto come testi nel giudizio di primo grado erano stati sentiti su fatti relativi a pregresse indagini da essi svolte, e non in ordine a circostanze acclarate dal P.M. nei verbali ai quali essi avevano assistito. La Corte di cassazione, nell'affermare il principio sopra massimato, ha precisato che l'ufficiale di P.G., anche quando assiste il P.M., non perde le sue prerogative e funzioni proprie di polizia giudiziaria, mentre l'ausiliario esplica le sue funzioni in via esclusiva).