(massima n. 1)
In tema di formalitą del processo verbale, per «firma» deve intendersi anche un segno grafico (iniziali o sigla) che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validitą della sottoscrizione del verbale di istruzione sommaria, siglato dal magistrato, se dall'intestazione dell'atto č chiaramente ricavabile l'identificazione del magistrato procedente.