(massima n. 1)
Sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.137, comma 2, cod. proc. pen. non prevede l'inefficacia nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale, richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l'indicazione del motivo del rifiuto, né, tanto meno, č configurabile la nullitā del verbale, tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale). (Rigetta, Corte Appello Firenze, 22/03/2018)