Oltre alla richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del
pubblico ministero (art.
117), alla richiesta del ministro dell'interno (art.
118), anche la richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri assume una valenza speciale rispetto a quella dei semplici interessati (art.
116), dato che la facoltà di penetrare il segreto investigativo presenta lo scopo di istituzionale di
prevenzione dei reati, e non solo per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, come invece accade per la richiesta del ministro dell'interno.
Sempre per i medesimi fini di prevenzione generale dei reati, l'
autorità giudiziaria può autorizzare il ministro dell'interno, anche tramite un
ufficiale di polizia giudiziaria o il personale della Direzione investigativa antimafia, ad accedere direttamente al registro delle notizie di reato, anche se custodito in forma automatizzata.
Una volta verificata senza ritardo la propria competenza e quella dell'organo richiedente, l'autorità può rigettare o accogliere la richiesta. Se
rigetta la richiesta sarà evidentemente per la tutela del
segreto di cui all'art.
329, e dovrà farlo con decreto motivato non impugnabile, ma ciò non toglie che la richiesta possa essere reiterata. Se
accoglie la richiesta, trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie per la prevenzione dei delitti di cui all'art.
380. Le copie e le informazioni trasmesse
mantengono comunque il segreto di ufficio e non potranno comunque i alcun modo essere pubblicate o divulgate.
Inoltre, evidentemente al fine di agevolare l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio, l'autorità giudiziaria può trasmette le copie di atti e le informazioni anche
di propria iniziativa.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è l’organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).