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Articolo 391 quater Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione

Dispositivo dell'art. 391 quater Codice di procedura penale

(1)1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Note

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata inserita nel codice penale al fine di fornire una più ampia tutela i poteri e doveri del difensore.

Spiegazione dell'art. 391 quater Codice di procedura penale

La norma in esame si occupa dei rapporti tra il difensore e la pubblica amministrazione che detenga documenti rilevanti per l'investigazione difensiva.

Il difensore può infatti chiedere di prendere visione dei documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. Va precisato che l'ostensione dei documenti amministrativi trova peraltro puntuale disciplina negli artt. 22 e ss., che tramite il richiamo al Codice Privacy, stabilisce in generale che anche i dati sensibili di terzi possono essere resi accessibili, qualora vi sia l'esigenza di difendersi in sede giurisdizionale.

In caso di rifiuto da parte della P.A., il difensore può rivolgersi al pubblico ministero, chiedendo che questo sequestri i documenti.

Se il pubblico ministero, per contro, ritiene di non disporre il sequestro dei documenti, è tenuto a trasmettere la richiesta del difensore al giudice per le indagini preliminari, affinché si pronunci sul punto.

Massime relative all'art. 391 quater Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42588/2005

In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., prevede per il difensore esclusivamente la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391 quater cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione).

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Consulenze legali
relative all'articolo 391 quater Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

N. F. chiede
giovedì 14/07/2022 - Campania
“Buongiorno staff Brocardi, il mesi di giugno 2020 feci un esposto alla procura che fu archiviato a dicembre 2020, abbiamo fatto opposizione e richiesto al GIP per 3 volte le foto originali in digitale in possesso dei carabinieri, unica prova nella vicenda e sulle quali dobbiamo fare una perizia medico legale. Le foto nel fascicolo sono analogiche con una stampa di pessima qualità, sgranate, sfocate e piene di ombreggiature.
A causa delle foto digitali non consegnate abbiamo ottenuto un rinvio dal GIP per il 16 settembre 2022,dopo quasi 2 anni le foto non sono state ancora consegnate al mio avvocato.
Mettendo da parte il mio avvocato posso prendere un iniziativa personale, ad esempio una denuncia, un esposto o qualche cosa per poter pretendere quelle foto digitali pilastro fondamentale per la mia difesa/accusa?
Vorrei da voi un consiglio su come affrontare questa situazione.

Consulenza legale i 18/07/2022
In primo luogo si sconsiglia l’azione penale.
I carabinieri agiscono sulla base delle richieste e delle indicazioni del Pubblico Ministero e, pertanto, non sembra sussistere alcuna fattispecie di rilevanza penale in capo alle forze dell’ordine (che hanno adempiuto al loro dovere di trasmissione documentale).

Nel caso di specie, probabilmente, sarebbe stato opportuno interloquire brevemente col PM onde spiegargli la rilevanza dei reperti fotografici in esame, per fare in modo che questi ne facesse compiuta richiesta alle forze dell’ordine menzionate.

Allo stato dei fatti, in ogni caso, le strade potrebbero essere le seguenti:
- Effettuare una richiesta di documentazione da parte del difensore ai sensi dell’art. 391 quater del c.p.p.;
- Effettuare un accesso agli atti, anche senza il difensore, ai sensi e per gli effetti della normativa amministrativa. Ci riferiamo, in particolare, all’esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge sul proc. amministrativo.
Si badi bene, tuttavia, che tale diritto è accordato solo a chi abbia una pretesa diretta, concreta e attuale alla visione della documentazione e che, su questo, è quindi richiesto uno sforzo motivazionale notevole da parte dell’istante.

Mario B. chiede
venerdì 21/09/2018 - Piemonte
“Parte offesa in procedimento penale per lesioni colpose gravissime (Procedimento penale n° OMISSIS), desidero sapere se il mio avvocato può richiedere i tabulati telefonici relativi alle mie utenze Telecom fisso e Vodafone cellulare relative a pomeriggio e sera del 14/12/2015 e mattinata e primo pomeriggio del 15/12/2015 ed inoltre se secondo le attuali normative tali dati siano ancora reperibili.”
Consulenza legale i 24/09/2018
Quanto alla reperibilità dei dati evidenziati, in merito rileva sia la normativa del Codice di Protezione dei dati personali che la Legge Europea del 2017.

Originariamente infatti i dati relativi al traffico telefonico venivano conservati dal fornitore per 24 mesi, i dati relativi al traffico telematico per 12 mesi e per 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta (cfr. art. 132 codice di protezione dei dati personali).

Tuttavia, in seguito alle note vicende legate al terrorismo islamico, è entrata in vigore la legge 20 novembre 2017, n. 167 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180) il cui art. 24 ha espressamente sancito che «In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Da quanto suesposto va dunque dedotto che, ad oggi, i dati relativi al traffico telefonico del 2015 sono stati eliminati essendo la normativa sopra trascritta – che amplia il termine di conservazione fino a 6 anni - entrata in vigore nel 2017.

Quanto invece alla possibilità di ottenere tali dati, rileva sia il codice di protezione dei dati personali che il codice di procedura penale.

Il primo infatti stabilisce al comma 3 dell’art. 132 che i dati possono essere acquisiti, entro i termini di conservazione, attraverso lo strumento di cui all’art. 391 quater del codice di procedura penale.
Quest’ultimo, inserito nella parte riguardante le investigazioni difensive, disciplina le modalità con le quali il difensore dell’indagato può richiedere determinati documenti alla Pubblica Amministrazione. Procedura che, come è evidente dal tenore stesso dell’art. 132 del codice della privacy, è stata estesa anche ai dati relativi al traffico telefonico.

Rispondendo dunque in modo sintetico al quesito:
  1. il difensore ha la facoltà di richiedere i dati relativi al traffico telefonico del proprio assistito tramite apposita istanza ex art. 391 quater c.p.p. al fornitore del traffico predetto;
  2. ciò a patto che l’istanza avvenga entro i termini di cui all’art. 132 del codice privacy per traffico intervenuto prima del 12 dicembre 2017 (giorno, mese e anno di entrata in vigore della normativa italiana che recepisce quella europea) o entro 6 anni per traffico intervenuto dopo la data predetta.