La norma in esame si occupa dei rapporti tra il
difensore e la
pubblica amministrazione che detenga documenti rilevanti per l'investigazione difensiva.
Il difensore può infatti chiedere di prendere visione dei documenti
in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. Va precisato che l'ostensione dei documenti amministrativi trova peraltro puntuale disciplina negli artt.
22 e ss., che tramite il richiamo al Codice Privacy, stabilisce in generale che anche i dati sensibili di terzi possono essere resi accessibili, qualora vi sia l'esigenza di difendersi in sede giurisdizionale.
In caso di rifiuto da parte della P.A., il difensore può rivolgersi al pubblico ministero, chiedendo che questo
sequestri i documenti.
Se il pubblico ministero, per contro, ritiene di non disporre il sequestro dei documenti, è tenuto a trasmettere la richiesta del difensore al
giudice per le indagini preliminari, affinché si pronunci sul punto.