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Articolo 367 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Memorie e richieste dei difensori

Dispositivo dell'art. 367 Codice di procedura penale

1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie [121] e richieste scritte al pubblico ministero(1).

Note

(1) Si ricordi che è possibile presentare memorie e richieste anche al giudice ex art. 121.

Ratio Legis

Si tratta di una delle modalità di esplicazione del diritto dell'indagato alla difesa tecnica durante la fase delle indagini preliminari.

Spiegazione dell'art. 367 Codice di procedura penale

La norma in oggetto, al fine di permettere una efficace attività difensiva, permette al difensore di presentare memorie e richieste al pubblico ministero. Ciò consente una certa collaborazione con l'organo inquirente, soprattutto in ottica preventiva.

Massime relative all'art. 367 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 38300/2008

In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità che consegue all'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38, comma terzo, c.p.p., ricomprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare la sussistenza delle prospettate ipotesi di ricusazione.

Cass. pen. n. 33873/2007

La dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge.

Cass. pen. n. 6696/2005

Per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene, sicché il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza. (Dichiara inammissibile, App. Genova, 12 novembre 2003).

Cass. pen. n. 789/2003

In tema di notificazioni, per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 c.p.p., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in Cancelleria. L'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di Cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.

Corte cost. n. 96/1997

E' manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3, 24 comma 2, 27 comma 2, e 76 (in relazione all'art. 2 comma 1, direttiva n. 37 l. 16 febbraio 1987 n. 81, ove è previsto il "potere - dovere" del p.m. di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale (...), ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato") cost., la q.l.c. dell'art. 358 c.p.p. - nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale (nullità ovvero inutilizzabilità) in caso di inottemperanza da parte del p.m. all'obbligo di svolgere anche "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" - in quanto l'obbligo di svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini è funzionale ad un corretto e razionale esercizio dell'azione penale (natura di parte pubblica dell'organo dell'accusa e necessità di evitare l'instaurazione di un processo superfluo), ma non rientra tra i meccanismi volti a realizzare il principio della "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento". 81 del 1987).

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