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Articolo 433 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Fascicolo del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 433 Codice di procedura penale

1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza(1).

2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore(2) è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.

Note

(1) Il fascicolo del P.M. è destinato a incorporare, dopo la chiusura delle indagini preliminari, anche il fascicolo del difensore (art. 391 octies).
(2) Le parole "ed in quello del difensore" sono state inserite ex art. 16, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

Ratio Legis

Il sistema del doppio fascicolo (per il dibattimento e del P.M.) nasce dall'esigenza di impedire che il giudice del dibattimento possa essere influenzato dal contenuto degli atti di indagine preliminare che non hanno valore di prova ed esauriscono la loro funzione con il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo ipotesi eccezionali di recupero dibattimentale.

Spiegazione dell'art. 433 Codice di procedura penale

In seguito all'emissione del decreto che dispone il giudizio, segue un'attività di estrema importanza per la fase dibattimentale, ovvero la formazione, nel contraddittorio tra le parti, del fascicolo per il dibattimento, cui il giudice provvede immediatamente o, se una delle parti ne fa richiesta, in un'apposita udienza successiva, da svolgersi entro quindici giorni.

I fascicoli sono due:

  • uno per il dibattimento, da trasmettere alla cancelleria del giudice competente per la fase dibattimentale unitamente al decreto che dispone il giudizio ed all'eventuale provvedimento di applicazione di misure cautelari (se ancora in esecuzione);

  • l'altro, il fascicolo del pubblico ministero, destinato ad essere conservato nella segreteria del p.m., con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.

Il sistema del doppio fascicolo nasce dall'esigenza di impedire che il giudice del dibattimento possa essere influenzato dal contenuto degli atti di indagine preliminare che non hanno valore di prova ed esauriscono la loro funzione con il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo ipotesi eccezionali di recupero dibattimentale.

Difatti, ex art. 511 valore di prova possono assumere solo quegli atti di cui venga data lettura.

Oltre agli atti elencati nella norma in commento, possono confluire nel fascicolo per il dibattimento gli atti investigativi del p.m. o del difensore, ma solamente quando vi è accordo tra le parti.

Gli atti che non vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento, i quali vanno trasmessi al p.m. insieme a quelli acquisiti all'udienza preliminare ed al verbale d'udienza, confluiscono nel fascicolo del p.m., destinato ad incorporare, in seguito alla chiusura delle indagini preliminari, anche il fascicolo del difensore, ex art. 391 octies, comma 3.

Massime relative all'art. 433 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16850/2010

È illegittima, perché impedisce alla difesa dell'imputato la possibilità di condurre a pieno il controesame, la mancata inclusione nel fascicolo del pubblico ministero delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'unico teste d'accusa. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 18/03/2009).

Cass. pen. n. 21593/2009

L'omissione del deposito di alcuni atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità dei suddetti atti, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassatività delle nullità. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Catanzaro, 24 Aprile 2008).

Cass. pen. n. 26867/2006

E abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero, in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l'inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l'indebita regressione del procedimento. (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Roma, 21 giugno 2005).

Cass. pen. n. 12306/1995

Possono costituire oggetto di contestazione, nell'esame testimoniale, le sommarie informazioni raccolte in sede di attività integrativa di indagini del P.M. - svolta dopo l'apertura del dibattimento di primo grado - ed inserita nel fascicolo del P.M. ai sensi dell'art. 433 c.p.p. dopo l'accoglimento, da parte del giudice del dibattimento, delle relative richieste istruttorie.

Cass. pen. n. 6726/1995

Rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 430 c.p.p., che disciplina lo svolgimento di attività integrativa di indagine, le dichiarazioni, rese da un teste successivamente all'apertura del dibattimento ed assunte dalla polizia giudiziaria, purché acquisite dal pubblico ministero; ne consegue che tali dichiarazioni possono legittimamente essere utilizzate per le contestazioni nel corso del dibattimento, a condizione che le altre parti siano state poste in grado di prenderne visione ed estrarne copia ai sensi dell'art. 430, comma secondo, c.p.p.

Cass. pen. n. 2162/1993

Nel caso in cui il Gip abbia disposto il ritardo del deposito dei verbali e delle registrazioni relativi ad intercettazioni ambientali e telefoniche a mente dell'art. 268, quinto comma, c.p.p., legittimamente indizi di colpevolezza possono esser desunti, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, dagli «appunti» relativi alle intercettazioni medesime. Detti «appunti», infatti, se non tengono luogo dei verbali di intercettazione e, dunque, sono sono destinati a far parte del fascicolo del dibattimento, a norma dell'art. 431, primo comma, lett. b), c.p.p., tuttavia consentendo la individuazione degli atti cui si riferiscono e dei relativi contenuti, possono far parte del fascicolo del P.M. e di essi può tenersi conto ai fini dell'adozione di misure cautelari.

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