Cass. pen. n. 16850/2010
È illegittima, perché impedisce alla difesa dell'imputato la possibilità di condurre a pieno il controesame, la mancata inclusione nel fascicolo del pubblico ministero delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'unico teste d'accusa. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 18/03/2009).
Cass. pen. n. 21593/2009
L'omissione del deposito di alcuni atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità dei suddetti atti, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassatività delle nullità. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Catanzaro, 24 Aprile 2008).
Cass. pen. n. 26867/2006
E abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero, in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l'inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l'indebita regressione del procedimento. (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Roma, 21 giugno 2005).
Cass. pen. n. 12306/1995
Possono costituire oggetto di contestazione, nell'esame testimoniale, le sommarie informazioni raccolte in sede di attività integrativa di indagini del P.M. - svolta dopo l'apertura del dibattimento di primo grado - ed inserita nel fascicolo del P.M. ai sensi dell'art. 433 c.p.p. dopo l'accoglimento, da parte del giudice del dibattimento, delle relative richieste istruttorie.
Cass. pen. n. 6726/1995
Rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 430 c.p.p., che disciplina lo svolgimento di attività integrativa di indagine, le dichiarazioni, rese da un teste successivamente all'apertura del dibattimento ed assunte dalla polizia giudiziaria, purché acquisite dal pubblico ministero; ne consegue che tali dichiarazioni possono legittimamente essere utilizzate per le contestazioni nel corso del dibattimento, a condizione che le altre parti siano state poste in grado di prenderne visione ed estrarne copia ai sensi dell'art. 430, comma secondo, c.p.p.
Cass. pen. n. 2162/1993
Nel caso in cui il Gip abbia disposto il ritardo del deposito dei verbali e delle registrazioni relativi ad intercettazioni ambientali e telefoniche a mente dell'art. 268, quinto comma, c.p.p., legittimamente indizi di colpevolezza possono esser desunti, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, dagli «appunti» relativi alle intercettazioni medesime. Detti «appunti», infatti, se non tengono luogo dei verbali di intercettazione e, dunque, sono sono destinati a far parte del fascicolo del dibattimento, a norma dell'art. 431, primo comma, lett. b), c.p.p., tuttavia consentendo la individuazione degli atti cui si riferiscono e dei relativi contenuti, possono far parte del fascicolo del P.M. e di essi può tenersi conto ai fini dell'adozione di misure cautelari.