(massima n. 1)
L'omissione del deposito di alcuni atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilitą dei suddetti atti, ma non la nullitą della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassativitą delle nullitą. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Catanzaro, 24 Aprile 2008).