(massima n. 2)
Nel sistema del vigente codice di procedura penale, in base a quanto disposto, in particolare, dall'art. 449, comma sesto, di detto codice, in caso di connessione fra reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo ed altri reati per i quali manchino le condizioni per la scelta di tale rito, le soluzioni possibili sono soltanto o la separazione o, qualora la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile, la prevalenza del rito ordinario, con esclusione, quindi, della possibilità che, postulandosi una vis actractiva, basata sulle regole della connessione, dei reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo, possa essere quest'ultimo a prevalere anche con riguardo ai reati connessi.