(massima n. 1)
In tema di misure cautelari interdittive, il divieto temporaneo di esercitare una professione di cui all'art. 290 cod. proc. pen. trova applicazione non solo con riguardo a quelle protette o vigilate da leggi speciali e soggette all'obbligo di iscrizione, ma anche in relazione a quelle aventi ad oggetto prestazioni di contenuto professionale o intellettuale oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa a esercizio della professione di "massaggiatore olistico"). (Rigetta, Trib. Libertą Brescia, 19/11/2024)