(massima n. 1)
La misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata, nelle ipotesi in cui si proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., anche per il soddisfacimento delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Milano, 14/03/2017)