Il diritto alla difesa tecnica dell'
imputato e le relative garanzie non si esplicano solamente nei confronti dell'
autorità giudiziaria, ma anche nei confronti del difensore.
Quest'ultimo, invero, non può semplicemente rinunciare all'incarico da un momento all'altro.
Pare corretto ricordare che, per quanto concerne la
difesa di fiducia (contrapposta alla difesa d'ufficio), il codice stabilisce innanzitutto che l'imputato ha diritto a nominare
non più di due difensori di fiducia, con la conseguenza che la nomina di un terzo sarebbe colpita da inefficacia.
Nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia provveduto alla nomina di un
difensore di fiducia (art.
96) o ne sia rimasto privo, è necessaria l'assistenza di un difensore nominato
d'ufficio.
Il ruolo di quest'ultimo è comunque sussidiario, nel senso che la nomina d'ufficio cessa non appena l'imputato nomini un difensore di fiducia, e si differenzia essenzialmente per il fatto che mentre il difensore di fiducia può rifiutare la nomina, il difensore d'ufficio di regola non può, ed ha pertanto
l'obbligo di prestare il proprio patrocinio, salvo che vi sia un giustificato motivo. Qualora in giustificato motivo vi sia, egli è comunque tenuto ad avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria competente, affinché agisca di conseguenza, procedendo ad una nuova nomina.
Ad ogni modo, la norma in esame prevede sia che il consiglio dell'ordine forense ha
competenza esclusiva in ordine alle sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa (di fiducia)
o al rifiuto della difesa (d'ufficio), sia che il relativo procedimento disciplinare è totalmente autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
Il comma 3 inserisce una speciale causa di giustificazione in favore del difensore, operante quando l'abbandono o il rifiuto della difesa sia
dipeso da violazioni del diritto alla difesa, e questo anche nell'ipotesi in cui la violazione stessa sia stata esclusa dal giudice. Si esprime qui con ancora maggior forza l'autonomia decisionale del consiglio di disciplina dell'ordine.
Al fine di rendere possibile l'adozione di provvedimenti disciplinari, il comma 4 prevede che l'autorità giudiziaria comunichi obbligatoriamente al consiglio dell'ordine competente i casi in cui rilevi un abbandono o un rifiuto della difesa, nonché una violazione dei doveri di lealtà e proibità e, soprattutto, qualora il difensore mantenga contemporaneamente l'incarico in favore di due imputati che abbiano reso dichiarazioni eteroaccusatorie l'uno nei confronti dell'altro, data l'incompatibilità sancita dal comma 4
bis dell'articolo
106.
Da ultimo, mentre
l'abbandono della difesa dell'imputato determina una paralisi del procedimento, dato che si deve procedere ad una nuova nomina di altro difensore, per quanto concerne l'abbandono della difesa delle altre parti private, della persona offesa e degli enti ed associazioni non impedisce in alcun modo la prosecuzione del procedimento. Tali soggetti, ad eccezione della persona offesa, qualora non procedano ad una nuova nomina, perdono il diritto di partecipare attivamente al procedimento.