(massima n. 1)
Similmente a quanto disposto per la parte civile (art. 76, comma secondo, cod. proc. pen.), per gli enti, e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 stesso codice), una volta avvenuto nel procedimento il loro intervento, esso produce i suoi effetti in ogni stato e grado (art. 93 comma quarto). Trattasi del cosiddetto principio di "immanenza" della costituzione, secondo cui la parte ha diritto di stare nel processo senza alcuna necessitā di rimuovere la costituzione in relazione alle singole fasi o ai singoli gradi di esso. (Nella specie č stata respinta la opposizione alla partecipazione alla discussione dell'Associazione Italia Nostra perché non presente in appello).