(massima n. 2)
Premesso che “la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo” (art. 76, comma 2), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4) e che se l'appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può pronunciare condanna “e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge” (art. 597, comma 2, lett. a e b), appare corretta l'affermazione che, “quando pronuncia sentenza di condanna”, il giudice di appello deve decidere “sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno”, anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (artt. 538, comma 1, e 598 c.p.p.).