(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale č disposta la revoca del provvedimento di sospensione del processo per incapacitā dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio a causa di sopravvenuta infermitā mentale č impugnabile soltanto congiuntamente all'impugnazione contro la sentenza, a norma dell'art. 586, comma primo, cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Ass.App. Palermo, 23 ottobre 2009).