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Articolo 54 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Contrasti negativi tra pubblici ministeri

Dispositivo dell'art. 54 Codice di procedura penale

(1)1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati(2).

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri(3).

Note

(1) Tale rubrica è stata inserita dall'art. 8 del d.lgs. n. 12 del 14 gennaio 1991 relativo alla normativa integrativa e correttiva del processo penale.
(2) Si vedano gli articoli 4 e 118 bis delle disposizioni di attuazione.
(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 8 del d.lgs. n. 12 del 14 gennaio 1991 relativo alla normativa integrativa e correttiva del processo penale. L'art. 54, così formulato, consente di estendere il contrasto negativo a tutte le fasi, anche a quella di esecuzione della sentenza. Originariamente era previsto solo per quello in fase procedimentale.

Ratio Legis

E' il procuratore generale (presso la corte d'appello o presso la cassazione a seconda del caso specifico) che regola e risolve i casi di contrasti tra pubblici ministeri. La sua decisione è frutto dello studio di tutti gli atti del procedimento inoltrati a lui dal pubblico ministero in disaccordo.

Spiegazione dell'art. 54 Codice di procedura penale

La competenza, come risaputo, si suddivide in tre categorie: per territorio, per materia, per connessione. La norma in esame regola le ipotesi in cui il pubblico ministero si accorga che le indagini preliminari debbano essere svolta da un altro magistrato del pubblico ministero, dato che la competenza spetta ad un giudice diverso da quello presso cui sta esercitando le proprie funzioni, ma vi è un contrasto negativo di competenza. Qualora tale eventualità si verifichi, è necessario trasmettere immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero competente.

Se il p.m. a cui sono trasmessi gli atti ritiene invece che l'individuazione della competenza fosse giusta così com'era, informa il procuratore generale presso la corte d'appello, ma se la competenza spetta a un giudice insediato presso un altro distretto della corte d'appello, informa del contrasto negativo il procuratore generale presso la corte di cassazione.

Uno tra i due procuratori generali esamina gli atti e decide quale sia l'ufficio competente, dandone comunicazione agli interessati.

Ad ogni modo, differentemente da quanto avviene per i conflitti giurisdizionali, la decisione del procuratore generale vincola solamente nella fase delle indagini preliminari e solo l'ufficio del pubblico ministero cui spetta il compito di procedere. Inoltre essa non può definirsi immodificabile poichè, qualora dovessero variare gli elementi su cui si basa, può essere effettuata una nuova valutazione. Gli atti compiuti dal pubblico ministero delegittimato conservano validità e sono peraltro utilizzabili in giudizio sulla base di quanto previsto dal codice.

Massime relative all'art. 54 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29343/2009

La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc. pen., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 02 febbraio 2009).

Cass. pen. n. 23977/2008

Qualora il pubblico ministero nel prosieguo delle indagini preliminari ravvisi la competenza territoriale di altro ufficio, non sussiste conflitto positivo di competenza tra il G.i.p., originariamente competente, che ha emesso il provvedimento cautelare e il G.i.p. che sia stato richiesto dell'emissione di una nuova misura cautelare dall'ufficio del pubblico ministero al quale gli atti sono stati trasmessi. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, poichè le indagini preliminari sono caratterizzate da flussi continui e sollecitazioni mutevoli concernenti la "notitia criminis", legittimamente il P.M. può ritenere che l'eventuale futuro giudizio debba celebrarsi innanzi ad un giudice diverso e pertanto inviare agli atti ad un diverso ufficio di procura). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Salerno, 19 Febbraio 2008).

Cass. pen. n. 5655/2007

La misura cautelare in corso di esecuzione rimane efficace, e non necessita pertanto di essere confermata al pari, invece, di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, nel caso in cui il pubblico ministero trasmette gli atti del procedimento, per ragioni di competenza, ad altro ufficio del pubblico ministero. (Rigetta, Trib. lib. Bologna, 31 agosto 2006).

Cass. pen. n. 45725/2005

Nel caso di trasmissione degli atti del procedimento, per competenza territoriale, da un ufficio del pubblico ministero ad altro ufficio del pubblico ministero, il "dies a quo" della durata delle indagini preliminari deve individuarsi nella data in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato del pubblico ministero ritenutosi successivamente competente. (Rigetta, Trib. lib. Perugia, 22 Dicembre 2004).

Cass. pen. n. 23819/2004

La misura cautelare disposta nell'ambito di un procedimento i cui atti siano stati successivamente trasmessi dal P.M., in applicazione del primo comma dell'art. 54 c.p.p., all'Ufficio di Procura presso un diverso giudice, non perde efficacia qualora, entro venti giorni, non sia intervenuto nuovo provvedimento del giudice ritenuto competente, poiché l'inefficacia sancita dall'art. 27 c.p.p. presuppone che il trasferimento degli atti faccia seguito ad una formale dichiarazione di incompetenza del primo giudice.

Cass. pen. n. 24385/2003

Non sussiste un conflitto di competenza qualora un primo Gip abbia emesso il provvedimento cautelare richiesto dal pubblico ministero e successivamente, a seguito di trasmissione degli atti da una procura ad altra ritenuta territorialmente competente nel prosieguo delle indagini, un secondo Gip, ritenuta la propria competenza, emetta una nuova misura cautelare, in quanto non vi è una «contemporanea» cognizione dello stesso fatto, bensì una diacronica investitura di giudici diversi.

Cass. pen. n. 5472/2001

È da considerare irrituale, ma non produttivo di nullità assoluta o a regime c.d. «intermedio», il provvedimento con il quale un ufficio del pubblico ministero, al quale siano stati trasmessi gli atti di un procedimento a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale pronunciata dal giudice del dibattimento, abbia a sua volta trasmessi i dati atti, previa effettuazione di ulteriori indagini, ad altro ufficio del pubblico ministero (diverso da quello che aveva originariamente proceduto), il quale abbia quindi nuovamente chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dell'imputato davanti al tribunale presso il quale detto ultimo ufficio era costituito.

Cass. pen. n. 4720/1996

Costituisce contrasto negativo tra uffici del pubblico ministero, da risolversi ai sensi dell'art. 54 c.p.p., e non conflitto fra giudici, rientrante nelle previsioni di cui all'art. 28 c.p.p., quello che derivi dall'avvenuta pronuncia, da parte di distinti giudici per le indagini preliminari, su richiesta dei rispettivi uffici del pubblico ministero, di provvedimenti formalmente qualificati come di archiviazione ma in realtà non rispondenti, sotto il profilo sostanzialistico, alla detta qualifica, in quanto aventi ad oggetto non la fondatezza della notitia criminis, ma l'inquadramento giuridico in una o in un'altra fattispecie astratta di reato dei fatti per cui si procede.

Cass. pen. n. 4661/1994

Il P.M. non può mai richiedere al Gip di dichiararsi incompetente perché ove egli ritenga tale incompetenza deve trasmettere gli atti all'ufficio del P.M. presso il giudice competente; pertanto, qualora egli si rivolga al Gip presso il tribunale ove esercita le funzioni, deve necessariamente proporre una domanda di merito e non può limitarsi a chiedere che detto Gip si dichiari incompetente posto che tale pronuncia non sarebbe di alcuna utilità. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva richiesto al Gip di dichiarare la propria incompetenza su un'istanza di dissequestro avanzata dall'indagato. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del giudice che aveva, ritenendo inammissibile la richiesta del P.M., ordinato la restituzione degli atti allo stesso affinché li rimettesse a quello ritenuto competente oppure formulasse opposizione sulla istanza di dissequestro fondata sul merito).

Cass. pen. n. 4090/1994

Per l'instaurazione di un conflitto di competenza la conflittualità tra giudici deve essere attuale e non meramente potenziale o strumentale creata a fini di ovviare a presunte imprecisioni di qualificazione giuridica che, nella fase delle indagini preliminari, di cui è titolare esclusivo il P.M., possono essere altrimenti ovviate (ad esempio ricorrendo alle modalità di cui agli artt. 54 ss. c.p.p., in tema di contrasti tra pubblici ministeri). (Fattispecie nella quale il Gip presso il tribunale aveva disposto l'archiviazione degli atti concernenti il reato di rapina ed il P.M. presso la pretura, cui quello presso il tribunale aveva trasmesso gli atti per il residuo reato di lesioni personali e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel richiedere al Gip presso la pretura l'archiviazione per mancanza di querela per tale ultimo reato e la restituzione degli atti per lesioni, aveva prospettato la possibilità di sollevare conflitto di competenza in ordine al fatto oggetto del decreto di archiviazione del Gip del tribunale; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inesistente il conflitto così elevato dal Gip pretorile).

Cass. pen. n. 1734/1993

I contrasti tra uffici del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari possono essere sollevati esclusivamente dagli uffici interessati del predetto organo, come previsto dagli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p., con la conseguenza che le parti private non possono eccepire la violazione delle norme relative alle attribuzioni dei predetti uffici.

Cass. pen. n. 714/1993

I conflitti di competenza e di giurisdizione sono configurabili, e quindi ammissibili, soltanto tra giudici. Non sono, invece, configurabili tra pubblici ministeri, i cui contrasti sono regolati dagli artt. 54 ss. c.p.p., né tra pubblico ministero e giudice, data la qualità di parte, sia pure pubblica, che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo processo penale.

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