(massima n. 1)
Qualora il pubblico ministero nel prosieguo delle indagini preliminari ravvisi la competenza territoriale di altro ufficio, non sussiste conflitto positivo di competenza tra il G.i.p., originariamente competente, che ha emesso il provvedimento cautelare e il G.i.p. che sia stato richiesto dell'emissione di una nuova misura cautelare dall'ufficio del pubblico ministero al quale gli atti sono stati trasmessi. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, poichè le indagini preliminari sono caratterizzate da flussi continui e sollecitazioni mutevoli concernenti la "notitia criminis", legittimamente il P.M. può ritenere che l'eventuale futuro giudizio debba celebrarsi innanzi ad un giudice diverso e pertanto inviare agli atti ad un diverso ufficio di procura). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Salerno, 19 Febbraio 2008).