(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, la competenza a decidere sulla richiesta di revoca, a seguito della trasmissione degli atti, ex art. 54, cod. proc. pen., a un diverso ufficio del pubblico ministero, spetta al giudice per le indagini preliminari del tribunale presso cui č istituito l'ufficio di Procura che ha la materiale disponibilitą degli atti, non potendo ritenersi competente il giudice che ha disposto la misura, in quanto presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari non č prevista la pendenza di alcun procedimento fino all'esercizio dell'azione penale o alla formulazione della richiesta di archiviazione e dovendo escludersi la competenza concorrente di pił giudici diversi, che contrasta con il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost.