(massima n. 1)
Poiché la revisione è un mezzo (sia pur straordinario) di impugnazione, anche per essa opera il principio di tassatività di cui all'art. 568, primo comma, c.p.p. Ne consegue che, riguardando l'art. 629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna, le sentenze che applichino l'amnistia non sono assoggettabili a revisione. E ciò anche quando la corte di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, abbia confermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacché anche in tal caso non si ha una condanna penale.